Art. 1.

      1. Con regolamento da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono fissati i requisiti di sicurezza per l'adeguamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 marzo 1990, n. 46, degli impianti per il trasporto e l'utilizzazione del gas all'interno di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 46 del 1990, secondo il criterio della compatibilità dei requisiti di sicurezza previsti per gli edifici di nuova costruzione con le caratteristiche e con le strutture degli edifici esistenti.
      2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede una differenziazione delle scadenze per l'adeguamento degli edifici e degli impianti in relazione alle diverse tipologie di impianto e alla loro vetustà, che comunque deve avvenire entro e non oltre quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.